A seguito di una sentenza di primo grado pubblicata l’11 novembre – di cui, al momento, non sono ancora note le motivazioni – con la quale il Tribunale di Milano sembrerebbe avere accolto il ricorso di alcuni lavoratori con mansione di “rilevatori-prodotto” dell’azienda Consulmarketing (ora fallita e contumace nel giudizio), FILCAMS CGIL – in un comunicato del 18 novembre – ha sostenuto che il suddetto Tribunale avrebbe riconosciuto ai ricorrenti il diritto a un trattamento commisurato al 3° livello del contratto nazionale del commercio e il differenziale economico e contributivo rispetto a quanto percepito in applicazione di quello che viene apostrofato come il “cosiddetto contratto ANASFiM”.

Ferma restando la necessità di approfondire le motivazioni della sentenza e di verificare gli effettivi assetti contrattuali intercorsi tra i ricorrenti e Consulmarketing (riconducibilità al contrato sottoscritto da ANASFiM dei relativi rapporti di lavoro, eventuali modifiche o deroghe al contratto stesso applicati in sede aziendale, etc.), fatichiamo a nascondere un certo stupore di fronte ad una correlazione arbitraria – se non addirittura pretestuosa – tra le indicazioni di una semplice sentenza di primo grado ed il Contratto nazionale di secondo livello del settore del Marketing operativo, vigente in Italia da ormai quasi un decennio.

Non si deve, infatti, dimenticare che il “contratto ANASFiM” è stato siglato nel dicembre 2012 da FISASCAT CISL e da UILTUCS UIL – anche se non da FILCAMS CGIL – come contratto di secondo livello specifico per il settore del marketing operativo e con le successive verifiche e integrazioni – nel quadro generale del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto da CONFESERCENTI con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL – esso ha assunto valenza nazionale contribuendo alla trasformazione di decine di migliaia di rapporti prima qualificati come para-subordinati.

Successivamente, nel 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto al “contratto ANASFiM”, anche ai fini contributivi, la qualifica di contratto di categoria comparativamente più rappresentativo “quale, nel caso di specie, il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi siglato da CONFESERCENTI con FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS e integrato dalla contrattazione di secondo livello sottoscritto da ANASFiM con FISASCAT CISL e UILTUCS” (Nota di chiarimento N. 10599 del 24 maggio 2016) e nel 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che “laddove il datore di lavoro abbia applicato una disciplina dettata da un contratto collettivo che non è quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative [quale è il contratto di 2° livello promosso da ANASFiM], gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa non possono trovare applicazione” e ciò potrà comportare “anche la ‘trasformazione’ del rapporto di lavoro in quella che (…) costituisce ‘la forma comune di rapporto di lavoro’, ossia il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato(Circolare N. 3 del 25 gennaio 2018).

A questo si aggiunga, infine, che la piena regolarità ed efficacia del “contratto ANASFiM” è stata più volte riconosciuta anche in sede giudiziale, tra l’altro proprio dallo stesso Tribunale di Milano con sentenza n.1863/2016, confermata dalla Corte di Appello milanese con sentenza n. 1461/2017 e passata in giudicato, e proprio con riferimento a rapporti di lavoro a suo tempo costituiti nell’ambito della Consulmarketing.

Appare, pertanto, evidente come il contratto ANASFiM – negoziato con le più rappresentative confederazioni sindacali di categoria – sia riconosciuto in sede ministeriale come strumento di contrasto allo sfruttamento “dei lavoratori del commercio” e alle pratiche di “dumping contrattuale” nei confronti delle aziende commerciali e dei servizi e non possa, quindi, essere messo in discussione da interpretazioni unilaterali e giuridicamente insostenibili.

Milano, 24 Novembre 2020

Nicola Augello
Presidente ANASFiM

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