MARKETING OPERATIVO E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI SETTORE

ANASFiM – associazione di categoria aderente a CONFESERCENTI, che aggrega le più importanti aziende del marketing operativo (circa 60 imprese che rappresentano per fatturato, adesioni e professionalità, circa 2/3 del mercato italiano, con circa 50mila occupati) – ritiene erronee alcune interpretazioni, nate a seguito di una sentenza della Corte d’appello di Torino, che – ai fini del minimale contributivo ex art. 1, DL 338/1989 – indicano il CCNL Anpit-Cisal come contratto di riferimento, in evidente contrasto con le indicazioni ministeriali.

ANASFiM nel 2012 ha sottoscritto – con Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL – un contratto di secondo livello specificamente per il settore del “Marketing Operativo”, che successivamente – nel quadro generale del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confesercenti con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil – ha assunto valenza nazionale e ha contribuito all’emersione di decine di migliaia di rapporti prima qualificati – spesso fittiziamente – come parasubordinati: un’iniziativa che ha contribuito positivamente agli andamenti del mercato del lavoro in Italia.

Nel 2016 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto al “contratto ANASFiM” – anche ai fini contributivi – la qualifica di contratto di categoria comparativamente più rappresentativo “quale, nel caso di specie, il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi siglato da Confesercenti con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e integrato dalla contrattazione di secondo livello sottoscritto da ANASFiM con Fisascat Cisl e Uiltucs” e la sua piena regolarità ed efficacia è stata più volte riconosciuta anche in sede giudiziale.

A dicembre dello scorso anno, però, la Corte di Appello di Torino con la sentenza RG 274/2022 – senza negare la validità del “contratto ANASFiM” o la sua idoneità a costituire un valido parametro per il calcolo dell’imponibile contributivo, ma, semplicemente, ignorandone l’esistenza – ha dato involontariamente spazio ad un CCNL sottoscritto da organizzazioni datoriali e sindacali minoritarie.

Una tale conclusione – frutto di un’errata rappresentazione processuale dei fatti rilevanti ai fini della decisione – si pone, però, in netto contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti e con le indicazioni ministeriali, che da sempre riconoscono al “contratto ANASFiM” – nella cornice più ampia del CCNL Terziario/Confesercenti – la natura di contratto collettivo di riferimento del settore del marketing operativo anche ai fini del calcolo del minimale contributivo ex art. 1, DL 338/1989.

CONFESERCENTI e ANASFiM, pertanto, ritengono di dover respingere fermamente le errate ricostruzioni in merito ad una asserita e non dimostrata “prevalenza” del contratto Anpit-Cisal che prevede trattamenti retributivi qualitativamente e quantitativamente inferiori e che rischia di determinare rivendicazioni e sanzioni anche per le aziende committenti/appaltanti.